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D. 01/08/2003 n. 67

1.2 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è condizionata l'approvazione del suddetto progetto e a cui il comune dovrà attenersi nello sviluppo del progetto definitivo concernono: l'introduzione di strumenti di contenimento all'accessibilità di mezzi privati in relazione alla funzionalità dei parcheggi di Staveco e Michelino; il reinserimento delle stazioni di Regione-S. Donato e Liberazione, il cui costo viene previsto a carico del comune e stimato in 38.712 Meuro (al rustico delle sole opere civili); l'integrale rispetto delle prescrizioni del S.I.A.

1.3 Il comune di Bologna procederà alla rivisitazione della localizzazione della linea 2, il cui progetto verrà sottoposto quanto prima a questo Comitato.

2. Assegnazione contributo.

2.1 All'intervento «linea 1 della metropolitana di Bologna» è assegnato un contributo, in termini di volume di investimenti, di 216,171 Meuro che rappresenta comunque il limite massimo di spesa da finanziare - per le finalità di cui appresso - a carico delle risorse recate dall'art. 13 della Legge n. 166/2002 e che è così articolato: anno 2003 - 0,834 Meuro; anno 2004 - 215,337 Meuro. L'onere relativo alla prima annualità viene imputato sul secondo limite di impegno quindicennale previsto dal menzionato art. 13 della Legge n. 166/2002 per l'anno 2003 e l'onere relativo alla seconda annualità viene imputato sul terzo limite di impegno quindicennale di cui alla norma richiamata: la quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di 0,076 Meuro per il limite decorrente dal 2003 e di ulteriori 19,57 Meuro per il limite decorrente dal 2004. Più specificatamente il predetto contributo vale ad assicurare la copertura finanziaria del costo di realizzazione della prima fase di attuazione della tratta 2 della linea 1, il cui costo viene quantificato nel citato importo di 216,171 Meuro perchè depurato di parte dell'onere di acquisizione dei rotabili, mentre il costo di realizzazione delle ulteriori opere ricomprese nella prima fase attuativa del progetto come sopra individuata restano a carico del comune di Bologna.

2.2 Il soggetto autorizzato a contrarre mutui od a effettuare altre operazioni finanziarie ai sensi del citato art. 13 della Legge n. 166/2002 è il comune di Bologna.

3. Clausole finali.

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti darà attuazione al punto 2 della presente delibera con le modalità stabilite dal Decreto interministeriale n. 5279/2003, emanato ai sensi del menzionato art. 13 della Legge n. 166/2002, e dalla delibera di questo Comitato n. 63/2003, meglio specificata in premessa.

3.2 Il citato Ministero provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato nell'odierna seduta. Provvederà inoltre a verificare che il progetto definitivo concernente l'intervento di cui sopra sia conforme alle prescrizioni riportate nella presente delibera.

Roma, 1° agosto 2003 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 125 D.C.I.P.E. 1-08-2003 N. 67 – Metro Leggero automatico di Bologna.

 

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